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GIUDICE SPORTIVO – Le decisioni del Comitato Regionale

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE “D”

 

PROVVEDIMENTI A CARICO DI DIRIGENTI

 

Inibizione fino al 15 NOVEMBRE inflitta a:

Pozzato (Casellina)

 

PROVVEDIMENTI A CARICO DI ALLENATORI

 

SQUALIFICA PER DUE GARE:

Colicigno (Virtus Laurenziana)

 

PROVVEDIMENTI A CARICO DI CALCIATORI

 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE:

Lami (Antares)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica bestemmiava ed offendeva il Direttore di Gara

SQUALIFICA PER UNA GARA:

Musotti (Virtus Comeana)

Mazzuoli (Casellina)

CALCIATORI IN DIFFIDA:

Nardi (Antares)

Carradori (Poggio United)

Bicchierai (Virtus Laurenziana)

 

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIRONE “C”

 

PROVVEDIMENTI A CARICO DI DIRIGENTI

 

Inibizione fino al 15 NOVEMBRE inflitta a:

Fugazzotto (Rignanese)

 

PROVVEDIMENTI A CARICO DI CALCIATORI

 

SQUALIFICA PER DUE GARE:

Martuccci (Sangiovannese)

SQUALIFICA PER UNA GARA:

Dalu (Fortis Juventus)

Degl’Innocenti (Settignanese)

CALCIATORI IN DIFFIDA:

Bianchi (Affrico)

Bambini (Olmoponte)

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE “C”

 

RECLAMO DELLA A.S.D. S.BANTI BARBERINO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA S.BANTI BARBERINO/ATLETICA CASTELLO DEL 21.10.2018 (0-3)

 

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 27 del 25.10.2018; Il 21 ottobre 2018 veniva disputato per il Campionato Regionale Under 15 Giovanissimi, l’incontro S.Banti Barberino-Atletica Castello conclusosi con il risultato di 0-3. Con successivo ricorso l’A.S.D. S.Banti Barberino segnala a questo Giudice Sportivo Territoriale che, in violazione del disposto di cui all’art.74 comma 2 delle N.O.I.F., che da facolta’ di poter sostituire nel corso della gara sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, la compagine avversaria ne aveva, invece, operato un numero superiore. L’assunto addotto dalla ricorrente e’ infondato e va respinto. Infatti, stante le univoche risultanze processuali in atti basate sui documenti ufficiali ( rapporto di gara e successivo supplemento ) non esistono prove circa l’attribuibilita’ del fatto materiale alla A.S.D. Atletica Castello. Ne consegue che il ricorso proposto innanzi a questo Giudice Sportivo Territoriale debba essere respinto. La tassa di reclamo dovra’ essere addebitata. Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale respinge il reclamo come innanzi proposto dalla A.S.D. S. Banti Barberino di Barberino di Mugello (Firenze) ed ordina addebitarsi la relativa tassa.

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